- 9 Aprile 2020
Il Governo ha emanato un decreto legge recante norme a sostegno della liquidità delle aziende di grandi e medie dimensioni fortemente colpite dall’emergenza Coronavirus e dai provvedimenti di chiusura per il contenimento del contagio Covid-19.
Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni. Di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia fiscale.
Misure di accesso al credito per le imprese
Garanzie temporanee
SACE Spa concederà garanzie, in via temporanea fino al 31/12/2020, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.
L’importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti dalla SACE Spa è pari a 200 miliardi di euro. Per le PMI l’accesso alla garanzia è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia.
Si precisa che:
- La durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni;
- L’impresa non rientrava al 31/12/19 tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento n. 651/2014;
- Il valore massimo richiesto per l’importo del prestito assistito da garanzia sarà pari al maggior valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa e il doppio dei costi annuali del personale;
- Impossibilità di distribuire i dividendi da parte dell’impresa beneficiaria;
- Destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia.
La procedura per favorire della garanzia prevede i seguenti passaggi:
- Richiesta ad un soggetto finanziatore
- Parere positivo del soggetto finanziatore
- Rilascio del finanziamento assistito da garanzia
Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza
Fondo centrale di garanzia PMI
L’accesso al fondo prevede:
- Gratuità della garanzia
- Innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa;
- Possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
- Allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
- Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
- Accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza.
Misure fiscali e contabili
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrate in vigore del presente decreto.
- Per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro, per i quali si è verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi i versamenti per:
- Autoliquidazione inail in scadenza ad aprile e maggio 2020;
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- Iva;
- Contributi previdenziali e assistenziali scadenti ad aprile e maggio 2020
- Sono previste le medesime sospensioni per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro, per i quali si è verificata una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.
Proroga sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, è previsto il non assoggettamento delle ritenute di acconto sui redditi per i compensi e provvigioni percepiti tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020. I soggetti che si avvalgono della predetta agevolazione provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31/07/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Metodo previsionale acconti giugno
Coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente potranno ricorrere al calcolo degli acconti sulle imposte sui redditi con metodo previsionale, senza applicazione di interessi e sanzioni in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.
Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti del 16/03, prorogati al 20/03, saranno considerati regolarmente effettuati se eseguiti entro il 16/04, senza il pagamento di interessi e sanzioni.
Proroga consegna CU
I sostituti d’imposta possono consegnare agli interessati le certificazioni uniche entro il 30/04/2020.
Modifica al credito d’imposta per le spese di sanificazione
La disposizione estende il credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, anche a quelle relative all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, guanti, tute di protezione etc), ovvero all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi). Sono inoltre compresi detergenti mani e disinfettanti.