- 20 Maggio 2020
Il Governo ha emanato un decreto che introduce misure urgenti di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni. Il decreto interviene in numerosissimi ambiti; di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia fiscale.
Sostegno alle imprese e all’economia
Disposizioni in materia di versamento Irap
Esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Contributo a fondo perduto
Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo di imposta inferiore a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore a due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata:
- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
L’ammontare del contributo è riconosciuto per importo non inferiori ad euro 1.000 per ditte individuali ed euro 2.000 per le società.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate nella seconda metà di giugno mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario, previa presentazione di un’istanza telematica.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Riduzione oneri bollette elettriche
Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Rafforzamento patrimoniale delle piccole medie imprese
Detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
La distribuzione di riserve da parte della società e/o la cessione della partecipazione prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza del beneficio.
Si comunica inoltre che:
- le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali, le Camere di Commercio potranno concedere sovvenzioni, agevolazioni fiscali e di pagamento, oltre a garanzie riguardo ai prestiti per investimenti;
- sono previsti aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salati dei dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (per maggiori dettagli contattate il consulente del lavoro).