- 7 Settembre 2020
Il Decreto c.d. “Agosto” introduce un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di società e associazioni sportive.
Soggetti beneficiari
il credito è riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (comprese le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (che abbiano ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro).
Importo dell’investimento
L’investimento, effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, deve essere di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000
Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di credito o assegni.
Esclusioni
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste ammesse il credito verrà ripartito in misura proporzionale tra i beneficiari.
Accesso al credito
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione nei modelli F24, previa presentazione di un’istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.