Decreto Sostegni-bis

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge emanato dal Governo, c.d. “DL Sostegni-Bis”.

Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni.

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti; di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia fiscale. Relativamente alla consulenza del lavoro e alla sicurezza sul lavoro vi consigliamo di rivolgervi ai vostri professionisti di fiducia specializzati in dette materie.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. L’Agenzia delle Entrate erogherà automaticamente, tramite accredito su conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta, un contributo a fondo perduto pari al 100% per i beneficiari che hanno richiesto il contributo a fondo perduto previsto dal DL 22/03/2021 n. 41.

2. In alternativa i soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni possono richiedere un diverso contributo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In questo caso deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematico: la modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (al momento non vi sono ulteriori dettagli).

3. Il contributo di cui al punto 2 potrà essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dal riconoscimento del contributo del DL Sostegni, presentando istanza all’Agenzia delle Entrate, a condizione che il volume d’affari realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello dal 1° aprile 1019 e il 31 marzo 2020. L’indennizzo sarà definito applicando alla perdita media mensile di fatturato i seguenti parametri: 90% fino ad euro 100.000 di ricavi e compensi, 70% per ricavi da 100.000 a 400.000 euro, 50% per ricavi da 400.000 euro a 1 milione; il 40% da 1 milione a 5 milioni; 30% da 5 milioni a 10 milioni.

FONDO PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

I soggetti beneficiari, l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione saranno determinati con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico.

ESTENSIONE E PROROGA CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 , spetta il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione per i canoni versati con riferimento ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiori di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021. Il credito spetta anche in assenza dei requisiti per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 2019.

PROROGA PERIODO SOSPENSIONE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Differimento al 30/06/2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

E’ previsto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Sono ammissibili le seguenti spese: sanificazioni ambienti e strumenti di lavoro, somministrazione di tamponi ai dipendenti, acquisto di mascherine-guanti-visiere-occhiali protettivi-tute di protezione-calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, acquisto di detergenti e disinfettanti, acquisto di termometri-termoscanner-tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, acquisto di barriere e pannelli protettivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta (al momento il provvedimento non è ancora disponibile).