- 28 Giugno 2019
Si comunica che il “Decreto Crescita” 2019 è stato approvato ieri in via definitiva al Senato.
Tra le ultime novità approvate dal testo del “Decreto Crescita”, è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP senza sanzioni e/o interessi. Deve ritenersi che la proroga si applichi a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019 (non sarà possibile il pagamento rateale), si applica nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Nel caso l’attività da voi esercitata non fosse inclusa in tale elenco:
- siete già stati avvisati per il pagamento al 01/07/2019
- sarete avvisati, la scadenza dei versamenti per tali soggetti resta attualmente fissata al 31/07/2019 con la maggiorazione dello 0,4%.
Gli ISA sono un’evoluzione degli studi di settore che valutano l’affidabilità fiscale delle imprese e dei professionisti. Viene attribuito un voto da uno a dieci sulla base di determinati indici desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate. Il livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici, unitamente alle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, è considerato per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Tali controlli saranno programmati rispetto ai contribuenti per i quali è espresso un livello di affidabilità minore o uguale a 6.
La disposizione del “decreto crescita” stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
La disposizione del “decreto crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche: ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014. Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione.
