DPCM 24/10/2020

Il Governo ha emanato un decreto che introduce misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che si applicano dal 26/10/2020 al 24/11/2020.

Il decreto interviene in numerosi ambiti; di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia di sospensione dell’attività lavorativa. Relativamente alla consulenza del lavoro e alla sicurezza sul lavoro vi consigliamo di rivolgervi ai vostri professionisti di fiducia specializzati in dette materie.

Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale

  1. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  2. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  3. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  4. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  5. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  6. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  7. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
  8. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
  9. in ordine alle attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, siano incentivate ferie e congedi nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Sono vietati gli spostamenti da e e verso l’estero, salvo che non ricorrano esigenze lavorative, di assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio.