Legge di Bilancio 2021

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2021, in vigore dal 1/1/2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni che potrebbero interessarvi.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – PROROGA

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.

BONUS MOBILI – PROROGA

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili”. A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1/1/2020. Dall’1/1/2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – PROROGA

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2021. Si ricorda al riguardo che, dall’1/1/2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

SUPERBONUS AL 110% – PROROGA E NOVITA’

La detrazione viene prorogata per le spese sostenute fino al 30/06/2022 (per interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. E’ inoltre prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle sospese sostenute nel 2022.

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110%:

  • ripartizione in 4 quote annuali di pari importo (e non 5) per le spese sostenute nel 2022 (ad eccezione per gli IACP ed enti equivalenti);
  • inserimento fra i soggetti beneficiari delle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinchè si possa essere assimilata all’edificio unifamiliare (qualora l’unità immobiliare sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale);
  • inserimento tra gli interventi “trainanti” degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • inserimento tra gli interventi “trainati” di quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, di un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

BONUS FACCIATE – PROROGA

La detrazione viene prorogata fino al 31/12/2021.

BONUS VERDE – PROROGA

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde”.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1/1/2018 al 31/12/2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

LIMITE SPESE VETERINARIE

Dall’1/1/2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie.

ESCLUSIONE VERSAMENTO PRIMA DATA IMU DEL 2021 PER ALCUNE CATEGORIE DI IMMOBILI

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL’AVVIAMENTO

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31/12/2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEL TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE – PROROGA

Viene prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1/1/2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30/6/2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, inge­gne­­re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16/11/2020 al 2022 (con termine “lungo” 30/6/2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16/11/2020 al 31/12/2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 – PROROGA

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO – PROROGA

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni stru­mentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

CREDITO PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI – PROROGA

Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO PUBBLICI ESERCIZI – ANTICIPATO L’UTILIZZO

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30/6/2021 (in luogo del precedente 31/12/2021) il termine per:

  • utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
  • cedere il credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – PROROGA

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DI COMPETENZE MANAGERIALI

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e medie imprese;
  • 90% per le medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.

CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

  • sostenute dall’1/1/2021 al 31/12/2022;
  • per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
  • fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non eser­centi attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI E C.D. ECOTASSA PER QUELLI INQUINANTI

La legge di bilancio 2021:

  • introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
  • modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente: l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”); conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

BONUS TV

Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

KIT DIGITALIZZAZIONE

Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con­dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet­tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite com­ples­sivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

BONUS IDRICO

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti­tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap­parec­chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa­recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

VOUCHER PER OCCHIALI DA VISTA

Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTO DI TERRENI

Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in pre­senza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (resta­no dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI

In tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz­zare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – ESTENSIONE AL 30/04/2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene esteso:

  • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

BONUS MOBILITA’ – MONOPATTINI

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico­noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4/5/2020 al 2/11/2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi­nalità an­che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

PLASTIC TAX

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1/7/2021.

SUGAR TAX

Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

  • inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • attenuare le sanzioni amministrative previste;
  • differire all’1/1/2022 la decorrenza dell’imposta.

CESSIONI AD ALIQUOTA IVA “ZERO” PER CONTRASTO AL COVID

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31/12/2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20/12/2020 al 31/12/2022.

ALIQUOTA IVA PER I PIATTI PRONTI DA ASPORTO

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Anche per l’anno 2021 è vietata l’emissione di fattura elet­tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con­fronti delle persone fisiche.

NOVITA’ IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi: le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

CANONE UNICO – SOGGETTI PASSIVI

Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo­sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

  • il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
  • i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti­lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba­se del numero delle rispettive utenze.

FONDO PER L’ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i pre­mi INAIL, dovuti dai:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
  • subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Condizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Eco­nomia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

L’agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021.

Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2020 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata sen­za indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale as­sem­­blea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3).

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota inte­gra­tiva con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle mo­vimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31/12/2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’as­semblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integra­tiva al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova di­sci­plina. Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua tra­sfor­mazione o scioglimento.