- 26 Luglio 2022
Con il DL 17.5.2022 n. 50, pubblicato sulla G.U. 17.5.2022 n. 114 ed entrato in vigore il 18.5.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (c.d. decreto “Aiuti”).
Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità di vostro interesse apportate in sede di conversione in legge del DL 50/2022.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo – modifica della disciplina
A seguito della modifica introdotta con l’art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022 convertito, è stato stabilito che a decorrere dal 16/07/2022 fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
- la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- l’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 602/73 riformulato stabilisce che il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non possa essere nuovamente rateizzato;
si applica il nuovo co. 3-ter dell’art. 19 del DPR 602/73, il quale prevede, a favore del contribuente decaduto dalla dilazione per mancato pagamento, di poter chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.
Proroga della sospensione dei versamenti del settore dello sport
Sono sospesi fino al 30.11.2022 (in luogo del precedente limite del 31.7.2022) i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
- all’IVA;
- ai versamenti delle imposte sui redditi.
Sostegno al trasporto Passeggeri con autobus
I co. 6-bis e 6-ter dell’art. 3 del DL 50/2022, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono la spesa di un milione di euro, per l’anno 2022, al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Le modalità attuative della misura saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.
Detrazioni edilizie
L’art. 14 del DL 50/2022, come modificato in sede di conversione in legge, prevede la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima, una cessione a favore di correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario), diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori” ex art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005).
Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche, che nella formulazione originaria dell’art. 14 del DL 50/2022 era invece circoscritta ai “clienti professionali privati” di cui all’art. 6 co. 2-quinquies del DLgs. 58/98 (TUF).
L’ampliamento della categoria dei “cessionari finali” di cui sopra riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
