Definizione agevolata per rateazioni in corso

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con le specifiche per usufruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Le rateazioni non decadono in caso di lieve inadempimento. Per lieve inadempimento si intende: lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3% e a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.

L’agevolazione per i piani rateali in corso consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Occorre dunque, per i piani rateali in corso, rispettare le scadenze in essere, riducendo semplicemente la sanzione dal 10% al 3% sulle rate non scadute.

E’ previsto inoltre un beneficio che prevede il pagamento in 20 rate anche per i debiti inferiori ad euro 5.000 (anche per i piani in essere al 1° gennaio 2023).