- 30 Gennaio 2025
Sono diversi gli incentivi del 2025 per favorire l’occupazione femminile.
Donne in particolari condizioni svantaggiate
L’agevolazione è stata introdotta l’anno scorso con il Decreto Coesione e risulta rinnovata, al momento, fino al termine del 2025.
Si tratta di un esonero contributivo totale (massimo due anni e nel limite di 650 euro mensili) per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, con incremento occupazionale netto, donne in particolari condizioni svantaggiate e senza limiti d’età:
- disoccupate da almeno 6 mesi
- residenti nelle Regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere
- non valido per i rapporti domestici o di apprendistato
- compatibile con la maxi deduzione fino al 120%
Esonero contributivo per la parità di genere
Esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, per datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.
- La certificazione deve essere rilasciata da specifici organismi accreditati;
- la domanda deve essere presentata all’INPS tramite modulo online
- una volta approvato lo sgravio è riconosciuto per i 36 mesi di validità della certificazione
Assunzioni donne vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà
Esonero contributivo del 100% nel limite massimo di euro 8.000 annui, riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate nel 2024, 2025 e 2026, per i datori di lavoro che assumono lavoratrici seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e sai servizi sociali nei percorsi di fuorisuscita dalla violenza.
Le lavoratrici devono avere i seguenti requisiti:
- essere disoccupate in possesso di DID
- percepire il reddito di libertà al momento dell’assuzione
Spetta per diverse tipologie di assunzione e con durata differente:
- a tempo indeterminato, per un massimo di 24 mesi;
- a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi (anche in caso di proroga);
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per massimo 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e lavoro in somministrazione.
