È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge n. 199/2025, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026–2028.
Tra le principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 rientra la nuova Definizione agevolata delle cartelle, denominata “Rottamazione-quinquies”, che offre ai contribuenti un’importante opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco.
Di cosa si tratta
La Rottamazione-quinquies consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il pagamento di:
- sanzioni;
- interessi;
- interessi di mora;
- aggio di riscossione.
Restano dovute esclusivamente le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle.
Ambito di applicazione
La nuova definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra:
- 1° gennaio 2000 e
- 31 dicembre 2023
relativi a:
Imposte
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- imposte derivanti dalle attività di controllo automatizzato e formale dell’Amministrazione finanziaria (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972).
Contributi previdenziali
- contributi dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Chi può aderire
Possono aderire alla Rottamazione-quinquies anche i contribuenti che:
- hanno già aderito a precedenti definizioni agevolate;
- sono decaduti dai precedenti piani di pagamento;
a condizione che i carichi rientrino nell’ambito temporale e oggettivo della nuova misura.
Esclusioni
Sono invece esclusi dalla Rottamazione-quinquies i debiti che:
- pur rientrando nell’ambito applicativo;
- risultano inseriti in piani di pagamento della Rottamazione-quater;
- per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro venti giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Il contribuente potrà scegliere tra:
- pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
- pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni.
Scadenze del piano rateale
Le scadenze delle rate sono così fissate:
- 1ª, 2ª e 3ª rata: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026;
- dalla 4ª alla 51ª rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2027;
- 52ª, 53ª e 54ª rata: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi del 3% annuo, calcolati a partire dal 1° agosto 2026.
Decadenza e perdita dei benefici
La Rottamazione-quinquies perde efficacia nei seguenti casi:
Pagamento in unica soluzione
- omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2026.
Pagamento rateale
- omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
In caso di decadenza, i versamenti effettuati saranno considerati acconti sulle somme complessivamente dovute, che torneranno integralmente esigibili.
