- 28 Giugno 2022
Gentile Cliente,
la modifica operata dal decreto PNRR 2 in merito all’ambito soggettivo della fatturazione elettronica si riflette anche sull’obbligo della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sarà un anno a metà: dal 1° luglio 2022 decade l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro (lo Studio provvederà ancora alla trasmissione del II trimestre 2022 – in scadenza il 20/08) e viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni con l’estero.
In particolare anche per le operazioni estere il canale di invio non sarà più il tracciato dell’esterometro bensì il canale di invio sarà il Sistema di interscambio.
- DATA INIZIO: 1 luglio 2022
- TEMPISTICA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute dai soggetti esteri deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione
- MODALITA’: il contribuente che riceve dal fornitore estero la fattura dovrà trasmettere autonomamente al Sistema di Interscambio un documento con causale TD17 / TD18 / TD19
Pertanto, nel caso di ricezione di fatture dai vostri fornitori esteri dovrete procedere, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, alla redazione e trasmissione dell’autofattura utilizzando le seguenti causali:
- TD17: per acquisti di servizi dove il fornitore è estero (residente in UE, Extra UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano). Andranno inseriti: i dati del fornitore estero (prestatore/cedente); i vostri dati (cessionario/committente); la data di ricezione del documento; nei dati delle fatture collegate inserire l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio (qualora la fattura sia stata trasmessa via SdI).
- TD18: per acquisti di beni intracomunitari (non extra UE). Andranno inseriti: i dati del fornitore estero (prestatore/cedente); i vostri dati (cessionario/committente); la data di ricezione del documento; nei dati delle fatture collegate inserire l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio (qualora la fattura sia stata trasmessa via SdI).
- TD19: acquisto di beni art. 17 comma 2 DPR 633/72 (venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano – non si è in presenza di importazione; acquisto di beni proveniente dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano). Andranno inseriti: i dati del fornitore estero (prestatore/cedente); i vostri dati (cessionario/committente); la data di ricezione del documento; nei dati delle fatture collegate inserire l’IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio (qualora la fattura sia stata trasmessa via SdI).
ATTENZIONE: anche per le fatture ricevute con reverse charge è necessaria la creazione e trasmissione elettronica dell’autofattura con causale TD16.
Si precisa che, nel caso in cui vi appoggiate allo studio per la trasmissione telematica delle fatture emesse, potete delegare lo studio in sede di registrazione iva/contabile alla redazione ed invio sullo SdI delle autofatture (TD16 – TD17 – TD18 – TD19): in questo caso si prega di contattarci tramite mail entro il 20/07 in modo da fornirvi il preventivo e organizzare l’operato.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
