- 18 Marzo 2020
Il Governo ha emanato un decreto legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le norme sono entrate in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020.
Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni. Di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia fiscale.
Norme speciali in materia di sostegno al lavoro
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS
A decorrere dal 5 marzo e per in periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavorati dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente per entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, a decorrere dal 5 marzo e per in periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del redito individuato sulla base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di genitori affidatari.
In ogni caso, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall’INPS, che provvede al monitoraggio sulla base delle domande: qualora emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, provvederà al rigetto delle domande presentate.
Bonus baby-sitter
In alternativa al congedo e all’indennità di cui sopra, e per i medesimi beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni a far data dal 5 marzo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Viene riconosciuta un’indennità una tantum pari ad euro 600 per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attiva alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra i 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.
Si precisa che tale indennità non concorrono alla formazione del reddito e che sono incumulabili tra loro.
Le modalità di concessione del beneficio sono stabilite dall’INPS che provvede al monitoraggio delle richieste per il rispetto del limite di spesa.
Norme speciali a sostegno delle liquidità attraverso il sistema bancario
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:
L’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività.
Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese
Le microimprese e le piccole e medie imprese aventi sede in Italia che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari possono beneficiare della moratoria, ovvero rinvio o sospensione al 30 settembre 2020, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore.
La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese che hanno subito gli effetti dell’epidemia (è necessario autocertificare tale requisito) e si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie e imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.
Lo strumento è complementare al Fondo di garanzia PMI ed il relativo Decreto attuativo ne definirà i rispettivi ambiti applicativi.
Misure fiscali a sostegno della liquidità della famiglia e delle imprese
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
- Soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro al 31/12/2019, possono beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 e il 31 marzo relativi a:
- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta (non ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo);
- IVA (annuale e mensile);
- Contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi saranno effettuati senza applicazioni di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020.
Per i versamenti già effettuati non sono previsti i rimborsi dei relativi importi.
- Ritenute d’acconto – esclusioni
I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nel territorio dello Stato e che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro al 31/12/2019 e non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, possono richiedere (rilasciando apposita dichiarazione) che i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/03/2020 non siano assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
L’ammontare delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta deve essere versato in un’unica soluzione dal contribuente entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
- Scadenze di lunedì 16/03/2020
I contribuenti che eccedono le soglie dimensionali sopra previste devono effettuare i versamenti che erano previsti il 16/03/2020, in data 20/03/2020.
Sospensione degli obblighi di versamento per le imprese turistico-alberghiere ed altre imprese particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
Misure di sospensione più ampie sono invece previste per i soggetti che ricadono nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica.
In particolare sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (escluse le ritenute sul reddito di lavoro autonomo), oltre agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione e dell’ iva in scadenza del mese di marzo obbligatoria per i seguenti soggetti:
- Imprese turistico-ricettive
- Agenzie viaggio e turismo e tour operator
- Società ed enti operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura
- Ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- Società ed enti nei settori dell’educazione, dell’assistenza e del turismo
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione dal contribuente entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti già effettuati non saranno oggetto di rimborso.
Pare che siano oggetto di sospensione i soli versamenti da eseguire entro il 16/04/2020 e non anche quelli il cui versamento scade il successivo 16/05/2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti di cui sopra (con l’unica eccezione dell’Iva la cui sospensione è limitata al solo mese di marzo) opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati da detti soggetti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere da giugno 2020.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione spetta, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito spetta fino ad un massimo di 20.000 euro con un tetto di spesa complessivo per l’Erario di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Seguirà un decreto attuativo per le disposizioni applicative dell’articolo e le modalità con cui potrà essere fruito il credito.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa è previsto un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione sostenuto per il mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Tale agevolazione non può essere applicata alle attività che sono state individuate come essenziali dal DPCM 11 marzo 2020.
Bonus pubblicità
Limitatamente al 2020, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale. La comunicazione telematica in scadenza il 31/03/2020 è prorogata al 30/09/2020.
Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19
Le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali (in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro) destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono operare una detrazione dall’imposta lorda in misura pari al 30% delle erogazioni effettuate. La misura della detrazione non può essere di importo superiore a 30 mila Euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le suddette donazioni sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Ai fini IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e dei termini processuali
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e le attività di controllo formale.
Si precisa che il termine di accertamento dell’anno d’imposta 2015, essendo in scadenza entro il 31.12.2020, viene prorogato al 31.12.2022.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.
Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Viene differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta “rottamazione-ter, nonché il termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. “saldo e stralcio”.
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
L’articolo 71 prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e differimento approvazione del bilancio d’esercizio.
Tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19, è consentito alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile: è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Viene inoltre previsto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì disporre che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; la disposizione precisa che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Disposizioni in materia di terzo settore
Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 460/1997) iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (di cui alla L. n. 266/1991), e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (di cui all’art. 7, L. n. 383/2000), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (dal 31 gennaio al 31 luglio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
