Decreto Legge n. 52 (c.d. “decreto riaperture”)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto-Legge n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

  • STATO DI EMERGENZA: viene prorogato fino al 31 luglio 2021.
  • CERTIFICAZIONI VERDI:prevede l’introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19”, attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, ovvero la guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

    Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida soltanto per le 48 ore successive. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’UE sono riconosciute come equipollenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

  • SPOSTAMENTI:dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni nelle zone bianca e gialla. Alle persone dotate della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata per una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

    Le persone che si spostano potranno condurre con sé i minori di età sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Medesimo spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione entro il medesimo comune. Non sono consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

  • SCUOLA E UNIVERSITA’:dal 26 aprile e fino al termine dell’a.s. corrente, è garantito in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento di nidi, materne, primarie, secondarie di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, delle secondarie di secondo grado.

    Nella zona rossa l’attività didattica in presenza è assicurata fino a un massimo del 75% degli studenti ed è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario l’impiego di laboratori, ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

    Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% degli studenti, fino al 100%.

    Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

  • BAR E RISTORANTI: dal 26 aprile, in zona gialla, è consentita l’attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati. Dal 1 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
  • SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all’aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

    La capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

    Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile tutelare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà permettere la presenza anche di un numero superiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del CTS e delle linee guida.

  • COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI:dal 1° giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o da organismi sportivi internazionali.

    La capacità consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

    Anche prima del 1° giugno è possibile accordare lo svolgimento di eventi sportivi di peculiare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile rispettare tali vincoli, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

  • SPORT DI SQUADRA, PISCINE E PALESTRE:dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è concesso lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto. Infine, dal 1 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre.
  • CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.
  • FIERE, CONVEGNI, CONGRESSI: è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere. Dal 1 luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti convegni e congressi.