Decreto n. 34: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19

In data odierna la Regione Piemonte ha preso ulteriori decisioni in merito alle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il Coronavirus.

La nuova ordinanza sarà operativa a far data dal 22/03/2020 e, per il momento, avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.

Sintetizziamo qui di seguito le principali misure adottate relativamente alla gestione dell’attività:

  1. Sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.
  2. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dal DPCM dell’11 marzo 2020, oltre alle edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai. L’accesso a tali attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare (è raccomandata la rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che ai dipendenti).
  3. I mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti.
  4. Sospensione di tutte le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate dal DPCM dell’11 marzo 2020, e delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
  5. Saranno garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi e le attività di gestione rifiuti.
  6. Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.
  7. Chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade (limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali) e quelli situati negli ospedali e negli aeroporti.
  8. Chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo dello smart working, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza. Sono esclusi dalla chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.
  9. E’ disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
  10. Chiusura di tutte le strutture ricettive.
  11. Sospensione degli eventi e competizioni sportive; chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri culturali e sociali, musei.