- 22 Marzo 2020
In data odierna la Regione Piemonte ha preso ulteriori decisioni in merito alle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il Coronavirus.
La nuova ordinanza sarà operativa a far data dal 22/03/2020 e, per il momento, avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.
Sintetizziamo qui di seguito le principali misure adottate relativamente alla gestione dell’attività:
- Sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dal DPCM dell’11 marzo 2020, oltre alle edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai. L’accesso a tali attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare (è raccomandata la rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che ai dipendenti).
- I mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti.
- Sospensione di tutte le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate dal DPCM dell’11 marzo 2020, e delle attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
- Saranno garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi e le attività di gestione rifiuti.
- Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.
- Chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade (limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali) e quelli situati negli ospedali e negli aeroporti.
- Chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo dello smart working, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza. Sono esclusi dalla chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.
- E’ disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
- Chiusura di tutte le strutture ricettive.
- Sospensione degli eventi e competizioni sportive; chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri culturali e sociali, musei.
