Decreto Ristori-BIS

2. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate alle nuove misure restrittive

Per le imprese operanti dei settori riportati nell’allegato 1, nonché per le imprese che svolgono attività di cui i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e livello di rischio alto (“zona rossa”), spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non ad uso abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

3. Cancellazione II rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU in scadenza il 16/12 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitino le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1, A CONDIZIONE CHE I PROPRIETARI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITA’ IVI ESERCITATE (tali immobili devono essere ubicati nei comuni della “zona rossa”.

4. Estensione proroga versamenti del II acconto per soggetti che applicano gli ISA

Nei confronti dei soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA e operanti nei settori economici degli allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa” viene prorogato al 30/04/2021 il termine per il versamento del II acconto sui redditi in scadenza al 30/11, indipendentemente dalla riduzione del fatturato.

5. Sospensione dei versamenti tributari

Per tutte le attività degli allegati 1 e 2 sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020:

  1. ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (e non le ritenute d’acconto), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  2. ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Bonus Baby sitter

Nelle aree definite “zona rossa” in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenta delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali INAIL, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di euro 1.000,00 da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.