- 7 Luglio 2018
A decorrere dal 05/07/2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni a carico dei c.d. “compro oro”, tra le quali l’istituzione dell’apposito Registro degli operatori “compro oro”.
Recentemente il MEF ha emanato le modalità tecniche di invio dei dati al Registro e reso noto che lo stesso diventerà operativo entro il 02/10/2018. Preliminarmente il soggetto interessato deve provvedere alla “Registrazione” al portale OAM, tramite l’apposita funzione disponibile sul sito Internet dell’Organismo.
Iscrizione al Registro
Al fine di esercitare l’attività di “compro oro” si richiede l’iscrizione nell’apposito Registro istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).
Il soggetto interessato deve inviare all’OAM, in formato elettronico o via telematica, un’apposita istanza utilizzando il servizio disponibile nell’area dedicata del sito internet dell’Organismo (https://organismo-am.it/).
L’istanza deve contenere i seguenti dati:
- Denominazione sociale
- Data di costituzione
- Codice fiscale
- Sede Legale e se diversa Sede Amministrativa
- Dati del legale rappresentante
- Indirizzo di ciascuna sede operativa
- Dati del soggetto preposto a ciascuna sede operativa
- Indirizzo PEC
- Indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d’Italia
- Estremi della licenza
- Estremi del c/c dedicato di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 92/2017
All’istanza va allegata:
- Copia del documento di identità del rappresentante legale
- Attestazione, rilasciata dalla Questura competente, comprovante il possesso e la validità della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi
- Copia del versamento del contributo dovuto dall’iscritto.
LOAM, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, dispone o nega l’iscrizione e assegna un codice identificativo univoco.
Ogni successiva variazione dei dati dichiarati va comunicata entro 10 giorni dall’avvenuta variazione.
Caratteristiche del Registro
Il registro comprende una Sezione ad accesso pubblico e una sottosezione ad accesso riservato.
L’OAM assicura la tenuta del Registro degli operatori compro oro, l’aggiornamento dei dati nello stesso contenuti, la gestione/conservazione dei documenti necessari all’iscrizione e alla permanenza nel Registro, la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all’obbligo di contribuzione.
Contributo a copertura integrale dei costi
Ai fini della determinazione del contributo, l’OAM tiene contro della natura giuridica e della complessità operativa dell’operatore.
Lo stesso OAM può determinare un contributo per la prima iscrizione nel Registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima.
Avvio del Registro
Entro il 02/10/2018, l’OAM avvia la “gestione” del Registro. I soggetti già operativi che presentano l’istanza entro 30 giorni da tale data possono continuare a svolgere l’attività di compro oro fino alla scadenza dei termini previsti per l’iscrizione.
