- 23 Marzo 2021
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge emanato dal Governo, c.d. “DL Sostegni”.
Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni.
Il decreto interviene in numerosissimi ambiti; di seguito vengono sintetizzati i principali argomenti in materia fiscale. Relativamente alla consulenza del lavoro e alla sicurezza sul lavoro vi consigliamo di rivolgervi ai vostri professionisti di fiducia specializzati in dette materie.
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata del decreto.
Tale contributo NON spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
- agli enti pubblici di cui all’art. 74,
- ai soggetti di cui all’art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019, come segue:
- 60% : per ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro
- 50%: per ricavi/compensi 2019 tra 100.000 e 400.000 euro
- 40%: per ricavi/compensi 2019 tra 400.000 e 1 milione di euro
- 30%: per ricavi/compensi 2019 tra 1 milione e 5 milioni di euro
- 20%: per ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro
Modalità richiesta del contributo: i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate con indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Si precisa che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni (informazioni ad oggi non ancora disponibili). Stando a quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate, entro fine marzo verrà messa a disposizione un’apposita piattaforma.
Lo Studio analizzerà le casistiche di tutti i clienti e vi invierà una mail comunicando la spettanza o meno del contributo.
Rifinanziato il fondo per la decontribuzione
Destinatari dell’aiuto: Iscritti alla gestione separata INPS, gli associati agli Enti di previdenza privati e privatizzati, coloro che sono iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) che hanno percepito nel 2019 un reddito non superiore ad euro 50.000 e che hanno subito un calo del fatturato 2020 non inferiore al 33%. Anche in questo caso, seguiranno informazioni più dettagliate non appena disponibili.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
- differimento al 30/04/2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate e Riscossione: sono pertanto sospesi i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il 31/05/2021.
- sospensione fino al 30/04/2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
- differimento al 31/07/2021 del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a “Rottamazione-ter”, “saldo e stralcio“, “definizione agevolata delle risorse UE”: in particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31/07/2021 (sono ammessi i 5 giorni di tolleranza).
- differimento al 30/11/2021 del termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative a “Rottamazione-ter”, “saldo e stralcio“, “definizione agevolata delle risorse UE”.
- sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che alla data del DL Sostegni hanno importo residuo fino ad euro 5.000 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni). I beneficiari dello stralcio sono: le persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro; i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30.000. La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del DL Sostegni. Restano acquisite le somme versate anteriormente alla data di annullamento.
