DPCM 11/03/2020

Il Governo decide di fare un passo in più nelle misure di contrasto alla diffusione del CODIV-19: ieri alle 21.40 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio ad accezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie, delle edicole, dei tabaccai, i commercianti al dettaglio di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, ferramenta, combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

In particolare, sono sospese:

1. le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per quanto riguarda le attività produttive e professionali, invece, è necessario assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di strumenti di protezione individuale.

Si raccomanda che:

1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;  

5. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

6. Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe.