- 4 Dicembre 2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 3 dicembre 2020 le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021. L’Italia rimane divisa in zona rossa, arancione e gialla. Si elencano le principali novità in ambito fiscale per la Regione Piemonte situata in zona arancione dal 29/11/2020.
ATTIVITA’ SOSPESE: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali – fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche – centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, gli spettacoli aperti al pubblico in sale da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano sospese le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli e linee guida anti-contagio. Fino al 6 gennaio l’apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
SERVIZI DI RISTORAZIONE: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) situati in zona rossa o arancione sono sospese: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio o da asporto (fino alle 22). Nella zona gialla invece tali attività sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione da asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti (dalle ore 18 del 31/12/2020 alle ore 7 del 1/1/2021 la ristorazione negli alberghi è consentita solo con servizio in camera.
SERVIZI ALLA PERSONA: sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: sono consentite.
