DPCM DEL 16/05/2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge emanato dal Governo finalizzato a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Si precisa che tale Decreto Legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni: pertanto potrebbe subire modifiche e implementazioni.

Si precisa inoltre che le Regioni potranno decidere di adottare misure più restrittive, ma al momento non vi sono comunicazioni ufficiali. Vi terremo aggiornati su eventuali disposizioni regionali.

Quanto previsto nel presente Decreto Legge sarà efficace fino al 31 luglio 2020.

In particolare il DPCM prevede le seguenti misure:

  1. A decorrere dal 18/05/2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative sulla circolazione all’interno della Regione (tali misure potranno essere ripristinate in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);
  2. Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti in una regione diversa salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; a decorrere dal 3 giugno gli spostamenti interregionali potranno essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;
  3. Fino al 2 giugno sono vietati gli spostamenti da e verso l’estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con ulteriori provvedimenti; Dal 3 giugno gli spostamenti da e verso l’estero potranno essere limitati in relazione a specifici Stati e territori;
  4. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  5. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  6. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  8. La violazione delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa e la chiusura dell’attività d’impresa da 5 a 30 giorni.