I profili fiscale della gestione del processo di fatturazione

La circostanza che una fattura venga emessa in formato elettronico invece che in quello cartaceo non rileva ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 633/72.

Restano pertanto fermi i principi generali in tema di obblighi di fatturazione, che prevedono una stretta correlazione tra l’emissione del documento e il momento di effettuazione dell’operazione.

In estrema sintesi, il momento di effettuazione dell’operazione implica l’obbligo di emissione della fattura, che a sua volta si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione.

1. Cessione di beni immobili

– Momento di effettuazione: data della stipula.

2. Cessione di beni mobili

– Momento di effettuazione: data della consegna o spedizione.

3. Prestazioni di servizi

– Momento di effettuazione: data del pagamento del corrispettivo.

Va tenuto inoltre presente che se, anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi sopra riportati, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura o a quella di pagamento.

Per quanto concerne la fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che la data del documento, elemento obbligatorio, deve essere indicata nel campo “data” nella sezione “dati generali” del file della fattura elettronica.

La fattura potrà considerarsi emessa nel caso in cui il Sistema di Interscambio abbia consegnato al soggetto trasmittente la ricevuta di recapito o la ricevuta di “impossibilità di consegna”.