Legge di bilancio 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità.

Aliquote Iva

Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014, delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.

Detrazione Iva

Più tempo per la detrazione dell’Iva sugli acquisti legato al verificarsi di due condizioni: l’esigibilità dell’imposta e il momento di ricezione della fattura, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti. È’ quindi fondamentale monitorare la data di ricezione delle fatture e controllare di aver ricevuto tutti i documenti relativi all’anno d’imposta 2017.

Fatturazione elettronica

E’ previsto l’obbligo, con decorrenza 1° gennaio 2019, di emissione della fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti tra “privati” (B2B), con l’esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).

Non appena saranno emanate le modalità operative per tale nuova gestione sarà nostra cura informarvi tempestivamente.

Viene introdotto l’obbligo, in questo caso con decorrenza 1° luglio 2018, di emissione della fattura elettronica per: prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell’articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.

Abolita la scheda carburante – acquisti di carburante solo attraverso mezzi di pagamento elettronici

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l’utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta “scheda carburante” quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica.

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164, Tuir nonché con l’integrazione della lettera d), comma 1 dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

  • ai fini della deducibilità del costo,
  • ai fini della detraibilità dell’Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

Proroga Maxi Ammortamento al 30%

È prorogato il beneficio del maxi ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).

Il costo di acquisto da dedurre (extra contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.

Beni esclusi:

  • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir;
  • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni compresi in particolari gruppi.

Proroga Iper Ammortamento

Viene prorogata l’agevolazione dell’iper ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l’ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Tassazione dividendi e capital gains

Capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.

Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:

  • non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie;
  • si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le “famiglie”.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.

Tassazione dei dividendi e proventi assimilati

I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale maturati e percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia:

  • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
  • formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • deliberate dal 2018 al 2022

rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Escluso il contante per le retribuzioni

Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento.

Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.