Nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

E’ stato pubblicato lo scorso 14 febbraio in G.U. il nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali.

La riforma ha previsto rilevanti novità anche in tema di diritto societario, con la modifica di alcune disposizioni del codice civile, soprattutto con riferimento alla nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

1. Le modifiche introdotte

  • L’estensione delle soglie di cui all’art. 2477 commi 3 e 4 c.c. per le quali le S.r.l. sono assoggettate alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore;
  • La previsione che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore venga meno nel caso di mancato superamento per tre esercizi consecutivi delle soglie di cui all’art. 2477 commi 3 e 4 c.c.;
  • La previsione che in caso di inottemperanza dell’assemblea circa la nomina dell’organo di controllo o del revisore, vi provveda il Tribunale anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese (oltrechè su istanza di ogni interessato).

2. Nuovi limiti di cui all’art. 2477 commi 3 e 4

                I nuovi limiti prevedono, tra l’altro, che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società, per due esercizi consecutivi ha superato uno dei seguenti limiti:

  • Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale pari a 2 milioni di euro
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità

Tale obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

3. Termine per la nomina

                Il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore è fissato in nove mesi decorrenti dal 16/03/2019 (30-esimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU). Entro il medesimo termine le S.r.l. dovranno, se del caso, uniformare l’atto costitutivo e lo statuto con la previsione dell’organo di revisione/controllo (collegio sindacale o revisore).

Pertanto entro il 16/12/2019 le S.r.l. dovranno risultare in linea con le nuove norme in materia di controlli societari, essenziali per dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa e dell’insolvenza.

4. Conseguenze dalla mancata nomina

                Per effetto delle modifiche apportate alla formulazione dell’art. 2477 comma 5 c.c. è previsto che caso di inottemperanza da parte dell’assemblea vi provvede il Tribunale:

  • Su richiesta di qualsiasi soggetto interessato;
  • Su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.

I rischi in capo agli Amministratori che non procedono alla convocazione dell’Assemblea affinchè deliberi la nomina dell’Organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

  • Dal possibile illecito amministrativo ex art. 2631 comma 1 c.c. (omessa convocazione assembleare);
  • Dalla possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Inoltre, si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell’organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).