- 7 Settembre 2020
L’Agenzia delle Entrate ha revisionato i “codici natura” da indicare nell’xml delle fatture.
Si precisa che i nuovi codici potranno essere adottati a partire dal 1° ottobre 2020 e diventeranno obbligatori dal 1° gennaio 2021.
Qui di seguito l’elenco delle nuove codifiche:
- N2.1: operazioni prive del requisito di territorialità IVA, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DP 633/72
- N2.2: altre operazioni non soggette ad IVA
- N3.1: esportazioni
- N3.2: cessioni intracomunitarie
- N3.3: cessioni verso San Marino
- N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5: operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento
- N3.6: altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
Resta invariato invece il codice della vendita a distanza N7.
