Nuovo Bonus Sanificazione

L’art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d’imposta teorico in misura pari al 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid)

fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario.

La comunicazione va inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (pari a 200 milioni di euro per il 2021), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale definitiva dei crediti effettivamente fruibili, in base alle misure disponibili.

Si precisa che il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilità l’ammontare massimo del credito fruibile. Non è prevista la cessione del credito.