- 29 Gennaio 2019
I commi 9-11 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ridefiniscono l’ambito di applicazione del regime forfettario (L.190/2014).
1. Soglia dei ricavi
Per accedere al regime forfettario i ricavi e i compensi derivanti dall’attività di impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000 euro. In linea generale, la nuova soglia dei 65.000 euro va verificata, dal 1° gennaio 2019 rispetto a quanto “incassato” nell’anno precedente (tale criterio opera sia in caso di primo accesso al regime, sia in caso di verifica della permanenza). Ai fini del computo della soglia:
- va applicato il criterio di determinazione del reddito previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel periodo precedente;
- assumono rilevanza anche i ricavi/compensi relativi a un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario;
- non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
2. Superamento della nuova soglia
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla natura dello sforamento.
3. Cause ostative
A decorrere dal 1° gennaio 2019, non possono utilizzare il regime forfettario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che:
- contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- svolgono l’attività autonoma, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
Queste cause ostative si aggiungono a quelle già previste relative all’utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito, alla residenza fiscale all’estero, al compimento di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Si precisa che le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dal 1° gennaio 2019. Le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificare la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.
