Piemonte in zona gialla dal 13 dicembre

La Regione ha comunicato che a far data dal 13 dicembre 2020 il Piemonte sarà in zona gialla.

SPOSTAMENTI:

È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi.

È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

ATTIVITA’ COMMERCIALI:

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

ATTENZIONE: restano valide le disposizioni precedenti per i giorni di festa.