- 2 Gennaio 2021
Il tasso di interesse legale è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% dal 01/01/2021.
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
- all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall’1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura dello 0,01% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
