- 24 Gennaio 2023
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022.
Rammentiamo che per effetto della rottamazione dei ruoli sono stralciati tutti gli interessi compresi nei carichi (in primo luogo, quindi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione. Dal punto di vista procedurale:
- entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
- entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;
- entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.
Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento.
La domanda va presentata attraverso un applicativo fornito dall’Agenzia Entrate e riscossione.
Il comunicato stampa specifica due aspetti della massima importanza:
- è possibile scegliere quali carichi definire anche all’interno della singola cartella di pagamento che porta a riscossione più ruoli, indicando il numero di ruolo (dato che emerge dalla cartella stessa), mentre gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito sembra debbano essere definiti per la totalità;
- “Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente”.
La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.
