- 7 Gennaio 2020
La Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha apportato consistenti novità.
Nuovi limiti nel regime forfettario
A decorrere dall’01/01/2020 per accedere al regime forfettario, le spese di lavoro dipendente e assimilato sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.
Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000 euro.
Il regime forfettario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ad euro 30.000 (tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Rivalutazione dei beni d’impresa
La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
- riguarda: i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
- deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (si tratta del bilancio al 31.12.2019).
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:
- è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
- è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale
Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un’imposizione ridotta.
L’imposta è, infatti, prevista nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 (l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020)
Aumento percentuale della deducibilità dell’IMU
Deducibilità dell’IMU riferita agli immobili strumentali:
- 60% per anno d’imposta 2020 e 2021
- 100% per anno d’imposta 2022 e successivi
Auto in uso promiscuo ai dipendenti – fringe benefit
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione:
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione:
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Dicitura in fattura: nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.
Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).
Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta:
- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
“Bonus facciate”
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
- le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.
Interventi agevolati:
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:
- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
Assenza di limite massimo di spesa:
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.
Ripartizione:
La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi riqualificazione energetica, interventi recupero del patrimonio edilizio, “bonus mobili”
Vengono prorogate le detrazioni in merito alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (50% con limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare), il c.d. “bonus mobili”.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili
Dall’1.1.2020:
- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.
Detrazioni IRPEF 19%
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione non si applica:
- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Cedolare secca
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.
Aliquote iva
Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:
- 25% a decorrere dall’1.1.2021;
- 26,5% a decorrere dall’1.1.2022.
Per l’anno 2020 è inoltre confermata l’aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021.
Abolizione della TASI e nuova IMU
Dal 01/01/2020 viene abolita la TASI.
Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:
- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica,
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,
- scuole di musica iscritte nei registri regionali,
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,
- per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).
La detrazione spetta:
- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
- per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
- anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Sport bonus
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
